Sentenza della CGCE unità fiscale ai fini dell’​IVA

Un’unità fiscale ai fini dell’IVA ai sensi del § 2 (2) n. 2 frase 1 UStG (“legge tedesca sull’IVA”) esiste se una persona giuridica è integrata finanziariamente, economicamente e organizzativamente nella società della società controllante secondo il quadro generale delle circostanze reali.

L’integrazione finanziaria di una persona giuridica è intesa come il possesso della maggioranza delle azioni della società controllata. Integrazione economica significa che la società controllata è strettamente connessa economicamente con la società nel suo insieme. L’integrazione organizzativa richiede che la possibilità di controllo della filiale da parte della società madre, che è associata all’integrazione finanziaria, sia effettivamente esercitata nella gestione quotidiana. La società controllante deve controllare de facto la società controllata attraverso il modo in cui gestisce la società e deve far rispettare la sua volontà nella società controllata.

L’unità fiscale ha l’effetto che i servizi interni non imponibili sono resi tra le parti della società situate in Germania.

Un’unità fiscale ai fini dell’IVA è spesso indesiderabile perché non porta alcun vantaggio per le società che hanno diritto alla deduzione dell’imposta a credito e rende la società controllante il debitore d’imposta per l’intera unità fiscale. Questo può comportare un rischio elevato per lui. Un ulteriore rischio può derivare dal fatto che l’unità fiscale IVA non è riconosciuta nella pratica e quindi vengono emesse fatture con IVA che si riferiscono a vendite puramente interne. Questo porta al fatto che, sebbene l’IVA sia dovuta dalla società del gruppo fiscale emittente, la società del gruppo fiscale non ha il diritto di dedurre l’imposta a monte.

Secondo la giurisprudenza e l’opinione amministrativa, la società controllante può essere qualsiasi società, indipendentemente dal fatto che sia una società di persone o una società di capitali.

Secondo il punto di vista tedesco, tuttavia, la società controllata deve essere una società.

La CGCE non segue l’argomentazione secondo cui l’esistenza delle caratteristiche di integrazione non può essere determinata con certezza giuridica nel caso delle società di persone, poiché le modifiche ai diritti di voto possono essere concordate anche oralmente.

Anche secondo l’articolo 11 (2) della direttiva IVA, la restrizione della forma giuridica per le società controllate non deve essere considerata come una misura necessaria per prevenire l’evasione e l’elusione fiscale.

La CGCE ha ritenuto che l’esclusione generale delle società di persone come società controllate è sproporzionata e costituisce una violazione del principio di neutralità.

Di conseguenza, la CGCE ha stabilito nella sua sentenza del 15.4.2021 che la restrizione della forma giuridica per le società controllate è contraria al diritto dell’Unione.

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